Art. 4 Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette 1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto: «2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui: a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) all'art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.».