Art. 4 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  tassazione  minima  comunitaria  delle
                              sigarette 
 
  1. Nel periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo  ed  il  31  dicembre  2013,   qualora
l'importo  dell'accisa  globale,  calcolata  ai  sensi  dell'articolo
39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette  di  cui
all'articolo  39-quinquies,  comma  2-bis,   del   medesimo   decreto
legislativo  risulti  inferiore  ad  euro  101  per  1000  sigarette,
l'aliquota di  base  delle  sigarette,  di  cui  all'allegato  I  del
medesimo decreto  legislativo,  e'  elevata,  con  provvedimento  del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  in
modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al
predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora  l'importo  dell'accisa
globale, calcolata ai sensi dell'articolo  39-octies,  comma  5,  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di  cui  all'articolo
39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto  legislativo  risulti
inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota  di  base  delle
sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e'
elevata,  con  provvedimento   del   Direttore   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, in modo che  l'incidenza  dell'accisa
globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia  pari
al 60 per cento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli
          attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi
          lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1,
          comma 485, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono
          essere modificate le percentuali di cui: 
                a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni; 
                b) all'art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e  5,
          lettera a), del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive modificazioni.».