Art. 6 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre  1957,
n. 1293, e' sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo
comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i  criteri  e  le
modalita'  stabiliti  con  provvedimento   del   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.». 
  2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
stesso  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 22  dicembre  1957,
          n. 1293 (Organizzazione  dei  servizi  di  distribuzione  e
          vendita dei generi di monopolio), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13  gennaio  1958,  n.  9,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Sistemi di vendita). - La vendita al pubblico
          di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o
          di patentini. 
              I punti vendita di cui al primo  comma  sono  istituiti
          dall'Ufficio regionale secondo i  criteri  e  le  modalita'
          stabiliti  con   provvedimento   del   Direttore   generale
          dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».