Art. 6 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.». 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Sistemi di vendita). - La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».