Art. 10 
 
 
                             Avvertenze 
 
  1. Laddove cio' risulti opportuno per  la  sicurezza  dell'uso,  le
avvertenze  indicano,  conformemente   alle   prescrizioni   di   cui
all'articolo 9, comma  2,  le  opportune  restrizioni  relative  agli
utilizzatori, conformemente  all'allegato  V,  parte  A.  Per  quanto
riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V,  parte  B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui  ai
punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate  nella
versione ivi figurante. 
  2. I giocattoli non devono  recare  una  o  piu'  delle  avvertenze
specifiche  di  cui  alla  parte  B  dell'allegato  V,  qualora  esse
contraddicano l'uso  al  quale  e'  destinato  il  giocattolo,  quale
determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue
caratteristiche. 
  3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile
e facilmente leggibile,  facilmente  comprensibile  ed  accurato  sul
giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso,
sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i  giocattoli  di
piccole  dimensioni  venduti   senza   imballaggio,   le   avvertenze
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. 
  4. Le avvertenze, che determinano la  decisione  di  acquistare  il
giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima
degli  utilizzatori  e  le  altre  avvertenze  applicabili   di   cui
all'allegato  V,  devono  figurare  sull'imballaggio   destinato   al
consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili  al  consumatore
prima  dell'acquisto,  anche  nelle  ipotesi  di  acquisto  per   via
telematica. 
  5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze»  a  seconda
dei casi.