Art. 14 
 
 
                            Marcatura CE 
 
  1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato  devono  recare
la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono
conformi al presente decreto. 
  2. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  di  cui
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. I giocattoli che non recano la  marcatura  CE  o  che  non  sono
altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati  ed
utilizzati  in   occasione   di   fiere   ed   esposizioni,   purche'
un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non  e'  conforme  al
presente decreto e che non saranno messi a disposizione  sul  mercato
comunitario prima di essere resi conformi. 
  4. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile   sul   giocattolo   o   su   un'etichetta    affissa    o
sull'imballaggio. Nel caso di  giocattoli  di  piccole  dimensioni  o
costituiti da piccole parti la marcatura CE puo'  essere  apposta  su
un'etichetta oppure su un foglio informativo.  Qualora  cio'  risulti
tecnicamente  impossibile,  nel  caso  di   giocattoli   venduti   in
espositori e a condizione che  l'espositore  sia  stato  inizialmente
utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la  marcatura  CE  deve
essere affissa  sull'espositore  stesso.  Qualora  non  sia  visibile
dall'esterno dell'imballaggio, la  marcatura  CE  va  apposta  almeno
sull'imballaggio. 
  5. La marcatura CE puo' essere  seguita  da  un  pittogramma  o  da
qualsiasi  altro  marchio  che  indichi  un  rischio  o  un   impiego
particolare. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.765/2008  si
          vedano le note alle premesse.