Art. 14 Marcatura CE 1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto. 2. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi. 4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. 5. La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Note all'art. 14: Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.