Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 
    a)  messa  a  disposizione  sul  mercato:  la  fornitura  di   un
giocattolo per la distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul  mercato
comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; 
    b) immissione sul mercato: la prima messa a  disposizione  di  un
giocattolo sul mercato comunitario; 
    c) fabbricante:  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio; 
    d) rappresentante autorizzato: una  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nella Comunita'  che  ha  ricevuto  da  un  fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in  relazione
a determinati compiti; 
    e) importatore: una persona fisica o  giuridica  stabilita  nella
Comunita'  che  immette  sul  mercato   comunitario   un   giocattolo
proveniente da un Paese terzo; 
    f) distributore: una persona fisica o giuridica nella  catena  di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che  mette  a
disposizione sul mercato un giocattolo; 
    g)  operatori  economici:  il  fabbricante,   il   rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    h) norma armonizzata: una norma adottata da uno  degli  organismi
europei di normalizzazione indicati nell'allegato I  della  direttiva
98/34/CE sulla base di una  richiesta  presentata  dalla  Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; 
    i)  normativa  comunitaria  di   armonizzazione:   la   normativa
comunitaria che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    l) accreditamento: lo stesso significato di  cui  al  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    m) valutazione della conformita': il processo atto  a  dimostrare
se i  requisiti  specifici  relativi  a  un  giocattolo  siano  stati
rispettati; 
    n) organismo di valutazione della conformita': un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    o)  richiamo:  qualsiasi  provvedimento  volto  ad  ottenere   la
restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a  disposizione
dell'utilizzatore finale; 
    p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire  la  messa  a
disposizione  sul  mercato  di  un  giocattolo  nella  catena   della
fornitura; 
    q) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' competenti per garantire  che  i  giocattoli
siano conformi ai requisiti  applicabili  stabiliti  nella  normativa
comunitaria di armonizzazione  e  non  pregiudichino  la  salute,  la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto  della  protezione  del  pubblico
interesse; 
    r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e'  conforme  ai  requisiti  applicabili  stabiliti
nella  normativa  comunitaria  di  armonizzazione  che   ne   prevede
l'apposizione; 
    s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione
e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio  o
un impianto destinato ad essere utilizzato  da  adulti,  e  che  puo'
essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; 
    t) giocattolo funzionale: un  giocattolo  che  svolge  la  stessa
funzione e viene impiegato nello  stesso  modo  di  un  prodotto,  un
apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e
che puo' essere un modello in scala di tale prodotto,  apparecchio  o
impianto; 
    u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a  essere  usato
in acque poco profonde e che e' in grado di reggere  o  sostenere  il
bambino sull'acqua; 
    v) velocita' di progetto: tipica velocita'  operativa  potenziale
determinata dalla progettazione del giocattolo; 
    z) gioco di attivita': un gioco per uso domestico  nel  quale  la
struttura di supporto  resta  ferma  durante  l'attivita'  e  che  e'
destinato a permettere a un bambino di svolgere  una  delle  seguenti
attivita': arrampicarsi,  saltare,  dondolare,  scivolare,  cullarsi,
avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse; 
    aa)   giocattolo   chimico:   un   giocattolo   destinato    alla
manipolazione diretta di sostanze  chimiche  e  destinato  ad  essere
utilizzato da bambini di uno specifico gruppo  di  eta'  e  sotto  la
supervisione di un adulto; 
    bb) gioco olfattivo da tavolo: un  giocattolo  il  cui  scopo  e'
quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi  odori
o profumi; 
    cc) kit cosmetico: un  giocattolo  il  cui  scopo  e'  quello  di
aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,
creme,  shampoo,  bagnoschiuma,  lucidalabbra,  rossetti,   e   altri
trucchi, dentifrici e balsami; 
    dd)  gioco  gustativo:  un  gioco  il  cui  scopo  e'  quello  di
permettere al bambino di preparare  dolci  o  piatti  che  comportano
l'uso di ingredienti  alimentari,  come  dolci,  liquidi,  polveri  e
aromi; 
    ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute
inclusi effetti sulla salute a lungo termine; 
    ff) pericolo: una fonte potenziale di danno; 
    gg) rischio: la probabilita' di insorgenza di un  pericolo  fonte
di danni e la gravita' dei danni; 
    hh)  destinato  a  essere  utilizzato  da:  indicazione  atta   a
permettere a un genitore  o  a  un  supervisore  di  valutare  se  il
giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e  caratteristiche,
e' destinato ad essere utilizzato da bambini  della  fascia  di  eta'
indicata. 
 
          Note all'art. 2: 
              La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento
          europeo e del Consiglio e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  21
          luglio 1998, n. L 204. 
              Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.765/2008  si
          vedano le note alle premesse.