Art. 22 
 
 
        Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 
 
  1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21  e  ne  informa  di
conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale  italiano
di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4.   Gli   organismi   notificati   mantengono    a    disposizione
dell'autorita' di notifica  i  documenti  pertinenti  riguardanti  la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore  o  dell'affiliata  e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.