Art. 23 
 
 
                        Procedura di notifica 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi  di
valutazione della conformita', anche ai fini dell'assegnazione di  un
numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach  Notified
and Designated Organisations). 
  2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita', il giocattolo o i giocattoli interessati,  nonche'
la relativa attestazione di competenza. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio  sito
l'elenco  delle  notifiche  effettuate,  provvedendo  ad  aggiornarlo
periodicamente. 
  4.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  5.  Eventuali  modifiche  pertinenti  successive   riguardanti   la
notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico  alla
Commissione e agli altri Stati membri.