Art. 24 
 
 
                      Modifiche delle notifiche 
 
  1. Qualora il Ministero dello sviluppo  economico,  accerti  o  sia
informato che un organismo  notificato  non  e'  piu'  conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai  suoi  obblighi,
limita, sospende o  ritira  la  notifica,  a  seconda  dei  casi,  in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o
dell'inadempimento di tali  obblighi.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico informa immediatamente la Commissione  e  gli  altri  Stati
membri. 
  2. Nel caso di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico adotta le misure  appropriate  per
garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da  un  altro
organismo notificato.