Art. 25 
 
 
      Contestazione della competenza degli organismi notificati 
 
  1. Anche nell'ambito delle indagini che la  Commissione  svolge  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  prende   le   misure
correttive  necessarie,  incluso  all'occorrenza  il   ritiro   della
notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo  notificato
non  soddisfa  o  non  soddisfa  piu'  le  prescrizioni  per  la  sua
notificazione.