Art. 27 
 
 
     Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione,  sospensione  o  ritiro  di
certificati d'esame CE del tipo; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  e
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dall'autorita' di vigilanza del mercato in relazione  alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati  a  norma  del  presente  decreto,  le  cui  attivita'  di
valutazione della  conformita'  sono  simili  e  coprono  gli  stessi
giocattoli,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni  relative  ai
risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della
conformita'.