Art. 29 
 
 
Autorita' di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne 
 
  1. Le funzioni di autorita' di vigilanza  per  il  controllo  della
conformita' dei giocattoli alle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo sono svolte dal Ministero  dello  sviluppo  economico  il
quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di
Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, e  della  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Il Ministero della salute svolge le  funzioni  di  autorita'  di
vigilanza  anche  attraverso  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di  specifica  competenza
ed in particolare in merito ai  rischi  sulla  salute  connessi  alle
proprieta' chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III,
e ai  rischi  di  infezione  o  malattia  connessi  a  contaminazione
microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale
del Comando Carabinieri per la tutela della  salute  e  dell'Istituto
superiore di sanita'. 
  4. Il Ministero della salute da'  immediata  notizia  al  Ministero
dello sviluppo economico dell'adozione di uno  dei  provvedimenti  di
cui al comma 2. 
  5. Le  modalita'  di  coordinamento  delle  funzioni  di  vigilanza
assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero  della
salute  e  delle  funzioni   di   controllo   attribuite   ad   altre
amministrazioni pubbliche sono definite in  apposito  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno
dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in
materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia  della
pubblica incolumita' e della prevenzione incendi. 
 
          Note all'art. 29: 
              Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31  marzo
          1998,  n.112,   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge  n.  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.» 
              Il testo dell'art. 2  della  legge  29  dicembre  1993,
          n.580, (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 2  (Compiti  e  funzioni).  -  1.  Le  camere  di
          commercio  svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione
          territoriale di  competenza,  funzioni  di  supporto  e  di
          promozione degli interessi generali delle imprese  e  delle
          economie  locali,  nonche',  fatte  salve   le   competenze
          attribuite dalla Costituzione e  dalle  leggi  dello  Stato
          alle amministrazioni statali, alle  regioni,  e  agli  enti
          locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
          relative al sistema delle imprese. Le camere di  commercio,
          singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
          funzioni ad esse delegate  dallo  Stato  e  dalle  regioni,
          nonche'  i  compiti  derivanti  da  accordi  o  convenzioni
          internazionali, informando la loro azione al  principio  di
          sussidiarieta'. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  8   della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              c) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero,
          raccordandosi, tra l'altro, con i programmi  del  Ministero
          dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
              n)  cooperazione  con  le  istituzioni  scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
              3. Le camere  di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lettera g), h), i) e  l)
          obbligatoriamente in forma associata. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di
          equilibrio economico e finanziario, possono costituire,  in
          forma singola o associata, e secondo  le  disposizioni  del
          codice civile, aziende speciali operanti secondo  le  norme
          del diritto privato. Le aziende speciali  delle  camere  di
          commercio   sono   organismi    strumentali    dotati    di
          soggettivita' tributaria. Le camere  di  commercio  possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. Per la realizzazione  di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai  sensi  dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di  attivita'  di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  lettera  c),  formulata  in  coerenza   con   la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.» 
              Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m)  e  dell'art.
          3, comma1, del decreto legislativo  19  marzo  2001,  n.68,
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge n. 31 marzo  2000,
          n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo  2001,
          n. 71, S.O.cosi' recita: 
              «Art. 2 (Tutela del bilancio). (Omissis). 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) - l) (Omissis); 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea.» 
              «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti  nazionali).
          - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in  relazione  alle
          proprie competenze  in  materia  economica  e  finanziaria,
          collabora  con  gli  organi   costituzionali.   La   stessa
          collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
          essere fornita agli organi  istituzionali,  alle  Autorita'
          indipendenti e agli  enti  di  pubblico  interesse  che  ne
          facciano richiesta.» 
              Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.765/2008  si
          vedano le note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988,  n.400,  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (abrogata)». 
              Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n.300, (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a) garanzia della regolare  costituzione  degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
              b) tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
              c) amministrazione generale e supporto dei  compiti  di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
              d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
          confessioni  religiose,  di  cittadinanza,  immigrazione  e
          asilo; 
              d-bis) organizzazione e funzionamento  delle  strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
              3. Il ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.»