Art. 32 
 
 
                            Aggiornamento 
 
  1. All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni  degli
allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/48/CE  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
          Note all'art. 32: 
              Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si  vedano
          le note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 4  febbraio
          2005,   n.11,   (Norme   generali   sulla    partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,  n.
          37, cosi' recita: 
              «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa). - (Omissis). 
              5. Nelle materie di cui all'art.  117,  secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,  commi  1  e  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive   possono   essere   attuate   con    regolamento
          ministeriale o interministeriale, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  o  con  atto
          amministrativo  generale  da   parte   del   Ministro   con
          competenza prevalente per la materia, di concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive  modifiche  e  integrazioni   delle
          direttive.»