Art. 33 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313,  e'  abrogato,
ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte  II,
punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo  2,  comma  1,  e
l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a  decorrere  dal  20
luglio 2013. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 03/05/2011,  n.
101 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 33: 
              Per i riferimenti del decreto legislativo 27  settembre
          1991, n.313 si vedano le note alle premesse.