Art. 5 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1.  Gli  importatori  immettono  sul   mercato   comunitario   solo
giocattoli conformi. 
  2. Prima di immettere un giocattolo  sul  mercato  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il  fabbricante
abbia preparato  la  documentazione  tecnica,  che  la  marcatura  di
conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il  giocattolo
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante  abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. 
  3. L'importatore,  se  ritiene  o  ha  motivo  di  credere  che  un
giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all'articolo  9  e
all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a  quando
esso non e'  stato  reso  conforme.  Inoltre,  quando  un  giocattolo
presenta un  rischio,  l'importatore  ne  informa  il  fabbricante  e
l'autorita' di vigilanza del mercato. 
  4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non  sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento  del
giocattolo. 
  5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua  italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita'  dei
processi  di  lavorazione  alle  norme  in  materia  di  lavoro,  con
particolare riguardo al lavoro  minorile,  e  in  materia  di  tutela
ambientale. 
  6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo  e'  sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a rischio la conformita' ai  requisiti  di  cui
all'articolo 9 e all'allegato II. 
  7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei  rischi  presentati  da  un
giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la  sicurezza
dei  consumatori,  eseguono   prove   a   campione   dei   giocattoli
commercializzati, svolgono  indagini  e,  se  del  caso,  tengono  un
registro dei reclami, nonche'  dei  giocattoli  non  conformi  e  dei
richiami  di  giocattoli  e  informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere  che  un
giocattolo che hanno  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
pertinente   normativa   comunitaria   di   armonizzazione   adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per  rendere  conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,  gli  importatori
ne informano immediatamente il Ministero  dello  sviluppo  economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva adottata. 
  9. Gli importatori conservano per un periodo  di  dieci  anni  dopo
l'immissione sul  mercato  del  giocattolo  la  dichiarazione  CE  di
conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza  del  mercato;
garantiscono inoltre che, su  richiesta,  la  documentazione  tecnica
possa essere resa disponibile a tale autorita'. 
  10. Gli importatori, a seguito  di  una  richiesta  motivata  delle
autorita'  competenti,  forniscono  tutte  le   informazioni   e   la
documentazione  necessarie  per   dimostrare   la   conformita'   del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano  con  tali
autorita', ove  richiesto  dalle  medesime,  in  ordine  alle  azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che  essi
hanno immesso sul mercato, compresi  il  ritiro  e  il  richiamo  dei
giocattoli non conformi.