Art. 6 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando mettono un  giocattolo  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori agiscono con la  dovuta  attenzione  in  relazione  alle
prescrizioni applicabili. 
  2. Prima di mettere un giocattolo a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori verificano che  il  giocattolo  in  questione  rechi  la
marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
da  istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza  almeno  in  lingua
italiana, e che il fabbricante e l'importatore  si  siano  conformati
alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi  6,  7  e  8,  e
all'articolo 5, commi 3 e 4. 
  3. Il distributore, se ritiene  o  ha  motivo  di  credere  che  un
giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all'articolo  9  e
all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione  sul  mercato
fino a quando  non  sia  stato  reso  conforme.  Inoltre,  quando  un
giocattolo  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa  il
fabbricante o l'importatore,  nonche'  il  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo  e'  sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a rischio la conformita' alle  prescrizioni  di
cui all'articolo 9 e all'allegato II. 
  5. I distributori che ritengono o hanno motivo di  credere  che  un
giocattolo che  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  non  sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di  armonizzazione  si
assicurano che siano adottate le  misure  correttive  necessarie  per
rendere conforme tale giocattolo,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,
i  distributori  ne  informano  immediatamente  il  Ministero   dello
sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. 
  6. I distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  delle
autorita'  competenti,  forniscono  tutte  le   informazioni   e   la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del  prodotto
e collaborano con tali autorita', ove richiesto  dalle  medesime,  in
ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi  presentati  dai
giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il  ritiro  e
il richiamo dei giocattoli non conformi.