Art. 7 
 
 
Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  sono  applicati  agli
                    importatori e ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo  con  il
proprio nome, denominazione  commerciale  o  marchio  o  modifica  un
giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la  conformita'
alle prescrizioni previste  dal  presente  decreto  potrebbe  esserne
condizionata.