Art. 7 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.