Art. 8 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorita' di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito. 2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.