Art. 8 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta,  all'autorita'
di vigilanza le informazioni relative agli  operatori  economici  che
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui  lo
abbiano fornito. 
  2. Gli operatori economici conservano le  informazioni  di  cui  al
comma 1 per un periodo di dieci anni dopo  l'immissione  sul  mercato
del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo  di  dieci
anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso  di  altri  operatori
economici.