Art. 10 
 
 
                        Soggetti finanziabili 
 
  1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo: 
    a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi
i lavoratori a progetto. Questi ultimi  devono  dimostrare  l'assenso
esplicito del  committente,  al  quale  possono  anche  scegliere  di
delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione  e
alla gestione del progetto. 
    b) i titolari di impresa individuale; 
    c) i titolari di impresa collettiva,  limitatamente  ai  casi  in
cui: 
      1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con  carattere
di abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno  6  mesi,
ad un'assicurazione obbligatoria; 
      2. sussista l'autorizzazione da parte  degli  altri  soci  alla
sostituzione o alla collaborazione. 
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1: 
    a) i liberi professionisti costituiti in associazione; 
    b) i familiari partecipanti all'impresa di cui  all'articolo  230
bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti; 
    c) gli associati in partecipazione di cui agli  articoli  2549  e
seguenti del codice civile. 
  3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria
per ciascuna scadenza, coloro la cui media  del  reddito  imponibile,
dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla  domanda,  non  sia
superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari  di  impresa
individuale  o  collettiva,  la  stessa   si   avvalga   dell'apporto
lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il
titolare o i soci che partecipino personalmente al  lavoro  aziendale
con carattere di abitualita' e prevalenza. 
  4. I soggetti che hanno gia' usufruito di  finanziamenti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge possono  presentare  una  nuova
domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: 
    a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase,  e
siano concluse le  procedure  di  verifica,  nonche'  sia  rilasciata
l'autorizzazione al pagamento del saldo; 
    b) che si presenti una specifica esigenza  di  conciliazione  tra
vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento,  quale
una nuova maternita' o adozione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 230 bis del codice civile: 
              «Art. 230 bis (Impresa  familiare).  -  Salvo  che  sia
          configurabile un diverso rapporto, il familiare che  presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai  beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli   incrementi
          dell'azienda,   anche   in   ordine   all'avviamento,    in
          proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro  prestato.
          Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli
          incrementi   nonche'   quelle   inerenti   alla    gestione
          straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla  cessazione
          dell'impresa sono adottate, a  maggioranza,  dai  familiari
          che   partecipano   all'impresa   stessa.    I    familiari
          partecipanti all'impresa che non hanno la  piena  capacita'
          di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
          potesta' su di essi. 
              Il lavoro della  donna  e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo. 
              Ai fini della disposizione di cui  al  primo  comma  si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo; per  impresa  familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo. 
              Il diritto di partecipazione di cui al primo  comma  e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice. 
              In caso di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda i  partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. 
              Le   comunioni    tacite    familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2549, 2550,  2551,
          2552, 2553 e 2554 del codice civile: 
              «Art.  2549  (Nozione).   -   Con   il   contratto   di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto.». 
              «Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo  patto
          contrario, l'associante non puo' attribuire  partecipazioni
          per la stessa impresa o  per  lo  stesso  affare  ad  altre
          persone senza il consenso dei precedenti associati.». 
              «Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni  dei  terzi).  -  I
          terzi acquistano diritti e assumono  obbligazioni  soltanto
          verso l'associante.». 
              «Art. 2552 (Diritti dell'associante e  dell'associato).
          -   La   gestione   dell'impresa   o   dell'affare   spetta
          all'associante. 
              Il contratto puo'  determinare  quale  controllo  possa
          esercitare l'associato  sull'impresa  o  sullo  svolgimento
          dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta. 
              In ogni  caso  l'associato  ha  diritto  al  rendiconto
          dell'affare compiuto o a quello annuale della  gestione  se
          questa si protrae per piu' di un anno.». 
              «Art. 2553 (Divisione degli utili e delle  perdite).  -
          Salvo patto contrario, l'associato partecipa  alle  perdite
          nella stessa misura in cui  partecipa  agli  utili,  ma  le
          perdite che colpiscono l'associato non possono superare  il
          valore del suo apporto.». 
              «Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle  perdite).
          - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552  si  applicano
          anche al contratto di  cointeressenza  agli  utili  di  una
          impresa senza partecipazione alle perdite, e  al  contratto
          con il quale un contraente  attribuisce  la  partecipazione
          agli utili e alle  perdite  della  sua  impresa,  senza  il
          corrispettivo di un determinato apporto. 
              Per  le  partecipazioni  agli   utili   attribuite   ai
          prestatori  di   lavoro   resta   salva   la   disposizione
          dell'articolo 2102.».