Art. 10 Soggetti finanziabili 1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo: a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto. b) i titolari di impresa individuale; c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui: 1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria; 2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione. 2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1: a) i liberi professionisti costituiti in associazione; b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti; c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. 4. I soggetti che hanno gia' usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonche' sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternita' o adozione.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 230 bis del codice civile: «Art. 230 bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.». - Si riporta il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile: «Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.». «Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.». «Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni dei terzi). - I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.». «Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). - La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.». «Art. 2553 (Divisione degli utili e delle perdite). - Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.». «Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.».