Art. 13 Modalita' e termini di presentazione 1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso. 2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.