Art. 13 
 
 
                Modalita' e termini di presentazione 
 
  1. I soggetti proponenti fanno pervenire  all'ufficio  i  progetti,
allegando l'apposita domanda  di  ammissione  a  finanziamento  e  il
relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi
disponibili dall'ufficio stesso. 
  2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno  e
il 10 ottobre di ciascun anno, salva  diversa  indicazione  contenuta
nell'avviso di finanziamento annuale.