Art. 14 Condizioni di ammissibilita' 1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) la domanda di finanziamento e' pervenuta fuori termine; b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato; c) il soggetto proponente non e' fra quelli finanziabili; d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili; e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non e' possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attivita', ne' valutare la congruita' dei costi stessi; f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale. 2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) non e' possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purche' gli stessi risultino individuabili; b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente; c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale; d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.