Art. 14 
 
 
                    Condizioni di ammissibilita' 
 
  1.  L'ufficio  verifica  la  regolare  presentazione  dei  progetti
pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione"  in  presenza
di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la domanda di finanziamento e' pervenuta fuori termine; 
    b) la domanda  di  finanziamento  non  risulta  sottoscritta  dal
proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da  altro  soggetto
specificamente autorizzato; 
    c) il soggetto proponente non e' fra quelli finanziabili; 
    d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili; 
    e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto
dall'ufficio e non e' possibile  operare  un'esatta  imputazione  dei
costi alle attivita', ne' valutare la congruita' dei costi stessi; 
    f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge,
manca l'accordo contrattuale. 
  2.  L'ufficio  chiede  l'integrazione  della   documentazione,   da
produrre nel termine perentorio di quindici giorni,  in  presenza  di
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  non  e'  possibile  risalire   con   evidenza   ai   soggetti
sottoscrittori  dell'accordo   contrattuale,   purche'   gli   stessi
risultino individuabili; 
    b) manca l'indicazione del  CCNL  o,  in  mancanza,  dell'accordo
aziendale applicato dal proponente; 
    c)  manca  la  documentazione  giustificativa  (delega   o   atto
costitutivo) che autorizza un soggetto diverso  dal  proponente  alla
sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano  finanziario
o dell'accordo contrattuale; 
    d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del
presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile
prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda  di
finanziamento.