Art. 15 Commissione tecnica di valutazione 1. La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. La commissione, la cui composizione e' individuata nel successivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regioni e gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza di esperti. 3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e' a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terra' conto dell'opportunita' di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
Note all'art. 15: - Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) disciplinano la costituzione, la composizione, la convocazione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, nonche' il collegio istruttorio e la segreteria tecnica (Libro I Disposizioni per la promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna - Titolo II Organizzazione per la promozione delle pari opportunita' - Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 reca il Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.