Art. 15 
 
 
                 Commissione tecnica di valutazione 
 
  1. La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 
  2.  La  commissione,  la  cui  composizione  e'   individuata   nel
successivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui  delegato  e
vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regioni
e gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza  di
esperti. 
  3. La commissione funziona a titolo  gratuito.  Il  rimborso  delle
eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e'  a
carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 
  4.  Ai  fini  della   individuazione   della   composizione   della
commissione,  si  terra'  conto  dell'opportunita'  di  garantire  il
coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di  parita'  di  trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'   tra
lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli  8,  9,  10  e  11  del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  e  con  il  Comitato  per
l'imprenditoria femminile di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11
          aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo
          e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005,
          n. 246) disciplinano la costituzione, la  composizione,  la
          convocazione, il funzionamento e  i  compiti  del  Comitato
          nazionale per  l'attuazione  dei  principi  di  parita'  di
          trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
          lavoratrici,  nonche'  il   collegio   istruttorio   e   la
          segreteria tecnica (Libro I Disposizioni per la  promozione
          delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna  -  Titolo  II
          Organizzazione per la promozione delle pari opportunita'  -
          Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
          di parita' di trattamento ed  uguaglianza  di  opportunita'
          tra lavoratori e lavoratrici.). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 101 reca il  Regolamento  per  il  riordino  della
          Commissione per l'imprenditoria femminile, operante  presso
          il Dipartimento per i diritti e  le  pari  opportunita',  a
          norma dell'articolo 29 del D.L.  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248.