Art. 18 
 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. I progetti selezionati sono  approvati  e  ammessi  al  rimborso
totale o parziale degli oneri connessi alla loro  realizzazione,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro  180
giorni dalla data di scadenza prevista  per  la  loro  presentazione,
sulla base di una specifica convenzione  predisposta  dall'ufficio  e
sottoscritta, per accettazione, dal proponente. 
  2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al
finanziamento di ciascun progetto e'  subordinata  alla  effettiva  e
corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esito
delle eventuali verifiche  disposte  dall'ufficio,  anche  tramite  i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. In particolare, il contributo concesso e' erogato in  due  quote
con le seguenti modalita': 
    a) la  prima  quota,  pari  al  40%  del  contributo  ammesso  al
finanziamento,  e'  corrisposta  a  titolo  di  anticipo,   dopo   la
comunicazione   circa   l'accoglimento    della    domanda,    previa
presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e  della
ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; 
    b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a  finanziamento,
e' corrisposto a  conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate  in
rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e
dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione,  che,  per  i
progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, e' sottoscritta
congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con
dichiarazione  sindacale  di  conformita'  al  progetto   concordato,
rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. 
  4. L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino  alla
corresponsione del saldo, ai  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  verifica  presso   il
proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto. 
  5.  I  proponenti  destinatari  dei  contributi   sono   tenuti   a
collaborare  alle  attivita'  di  monitoraggio   qualitativo   svolte
dall'ufficio competente.