Art. 18 Modalita' di erogazione del contributo 1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente. 2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto e' subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. In particolare, il contributo concesso e' erogato in due quote con le seguenti modalita': a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, e' corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, e' corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, e' sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformita' al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. 4. L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto. 5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attivita' di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.