Art. 5 
 
 
                             Destinatari 
 
  1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono  le
lavoratrici ed i lavoratori  dipendenti,  inclusi  i  dirigenti,  con
figli  minori  ovvero  con  a   carico   persone   disabili   o   non
autosufficienti,  ovvero  persone  affette   da   documentata   grave
infermita'. 
  2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono  compresi  altresi',  alle
medesime condizioni, i soci lavoratori  e  le  socie  lavoratrici  di
societa'   cooperative,   le   lavoratrici   ed   i   lavoratori   in
somministrazione, nonche' i  soggetti  titolari  di  un  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a  progetto,
purche' la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con
la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.