Art. 7 Requisiti di priorita' o preferenza 1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, e' assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilita' ovvero figli minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione; b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non piu' di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza. 2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilita'. 3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.