Art. 7 
 
 
                 Requisiti di priorita' o preferenza 
 
  1.  Per  tutti  i  progetti  disciplinati  dal  presente  capo,  e'
assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: 
    a) le azioni  previste  siano  rivolte  in  misura  prevalente  a
destinatari che abbiano figli con  disabilita'  ovvero  figli  minori
fino a dodici anni di eta',  o  fino  a  quindici  anni  in  caso  di
affidamento o di adozione; 
    b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e  che
si avvale dell'apporto complessivo di non piu'  di  50  persone,  ivi
compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro  aziendale
con carattere di abitualita' e prevalenza. 
  2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui,
contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicare
sistemi  innovativi  per  la  valutazione  della  prestazione  e  dei
risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione
del contributo prestato dai  soggetti  beneficiari  delle  misure  di
flessibilita'. 
  3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della
legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo  56  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggio
aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della  lavoratrice  o
del lavoratore nella medesima unita' produttiva  e  con  le  funzioni
precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 
  4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in  cui
gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi
e ai servizi progettati.