Art. 8 
 
 
               Criteri per la valutazione dei progetti 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   7,   per   la
valutazione dei progetti di cui al  comma  1  dell'articolo  9  della
legge, la commissione tecnica  di  cui  all'articolo  15  utilizza  i
seguenti criteri: 
    a)  innovativita'  dell'azione,  intesa  come  introduzione,  non
sperimentata  in  precedenza,  di  pratiche  o  servizi  migliorativi
rispetto a quelli gia'  in  vigore  in  base  alla  legislazione,  al
contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di
lavoro; 
    b) concretezza dell'azione, intesa come chiara  individuazione  e
coerenza  delle  azioni  progettate  e  dei  loro  presupposti,   con
particolare  riguardo  alle  esigenze  di  conciliazione   tra   vita
professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; 
    c) efficacia dell'azione, intesa come idoneita'  delle  azioni  a
raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla
luce degli strumenti di  monitoraggio  predisposti  e  del  grado  di
coinvolgimento dei soggetti interessati; 
    d) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e
congruita' dei costi illustrati nel piano finanziario; 
    e) sostenibilita' dell'azione, intesa come capacita' di mantenere
i benefici nel tempo, anche  in  virtu'  dei  contenuti  dell'accordo
contrattuale  e  della  presenza  di  reti  in  grado  di   sostenere
l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le  politiche  di
conciliazione tra vita professionale  e  vita  familiare  attivate  a
livello territoriale.