Art. 8 Criteri per la valutazione dei progetti 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri: a) innovativita' dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli gia' in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro; b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; c) efficacia dell'azione, intesa come idoneita' delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati; d) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruita' dei costi illustrati nel piano finanziario; e) sostenibilita' dell'azione, intesa come capacita' di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtu' dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.