Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 135 del Codice  della  strada  in  materia  di
    circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri 
 
  1. L'articolo  135  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 135 (Circolazione con patenti di guida  rilasciate  da  Stati
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo)
- 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,  i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono  condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente  posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia  da  oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un  permesso
internazionale ovvero una traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana
della  predetta  patente.  La  patente  di  guida  ed   il   permesso
internazionale devono essere in corso di validita'. 
  2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
  3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
  4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
per i titolari di patente italiana. 
  5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. 
  6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5. 
  7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
17. 
  8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  400
euro a 1.600 euro. 
  9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro  a  311
euro. 
  10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
commi 15 e 17. 
  12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
116, commi 16 e 18. 
  13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
  14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.».