Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 115 del Codice della  strada,  in  materia  di
requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
 
  1. All'articolo 115 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
      a) anni quattordici per guidare: 
        1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
animali; 
        2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente
di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre  persone
oltre al conducente; 
      b) anni sedici per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
      c) anni diciotto per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  delle  categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A2; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B
e BE; 
        4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E; 
      d) anni venti per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni; 
      e) anni ventuno per guidare: 
        1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria
A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C
e CE; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E; 
        4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
      f) anni ventiquattro per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D
e DE.»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c)  al  comma  3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,  comma  12,
chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero
di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta  di  qualificazione
del  conducente,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Il  minore  degli
anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,  A1  e  B1,  che
trasporta altre persone  sui  veicoli  alla  cui  guida  le  predette
patenti  rispettivamente  lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «TITOLO IV -  Guida  dei  veicoli  e  conduzione  degli
          animali - Art 115(Requisiti per la guida dei veicoli  e  la
          conduzione di animali). - 1. Fatte  salve  le  disposizioni
          specifiche  in  materia  di  carta  di  qualificazione  del
          conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
          idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
              a) anni quattordici per guidare: 
              1) veicoli a trazione animale  o  condurre  animali  da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
              2) sul territorio nazionale,  veicoli  cui  abilita  la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
              b) anni sedici per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              c) anni diciotto per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A2; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
              4) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
              d) anni venti per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
              e) anni ventuno per guidare: 
              1) tricicli cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e CE; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
              4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato  di
          abilitazione professionale  di  tipo  KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'articolo 177; 
              f) anni ventiquattro per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D e DE. 
              1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla tara di cui all'articolo  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore. 
              1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato. 
              1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'articolo 122. 
              1-quinquies. Nelle ipotesi di guida  di  cui  al  comma
          1-bis si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 117 e, in caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis. 
              1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 219, in quanto compatibili.  Nell'ipotesi  di
          cui al presente comma il  minore  non  puo'  conseguire  di
          nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
              1-septies. Nelle ipotesi  di  guida  di  cui  al  comma
          1-bis, se  il  minore  non  ha  a  fianco  l'accompagnatore
          indicato  nell'autorizzazione,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo. 
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
                a)  anni  sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento; 
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              2-bis (abrogato). 
              3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma
          12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
          nelle  condizioni  richieste  dal  presente   articolo   e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al  comma
          1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli  per  la  cui
          guida  e'  richiesta  la  carta   di   qualificazione   del
          conducente, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
              4. Il minore degli anni  diciotto,  munito  di  patente
          delle categoria AM, A1 e B1, che  trasporta  altre  persone
          sui  veicoli   alla   cui   guida   le   predette   patenti
          rispettivamente lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a  155
          euro. 
              5. Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 39  a  euro  159  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
          animali. 
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI.».