Art. 23 
 
Disposizioni in materia di requisiti per l'esame  di  idoneita'  alla
  guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e  di
  requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle
  prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti 
  1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria  per
il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma
1, del Codice della strada, la prova di verifica  delle  capacita'  e
dei  comportamenti  e  quella  di  controllo  delle   cognizioni   si
conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi  entro
il 30 giugno 2012, sono disciplinati i  requisiti  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo  una
differenziazione della suddetta prova se  effettuata  su  veicoli  di
categoria L2e o L6e. 
  2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo  specifico,  di
cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice  della  strada,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente  ai
requisiti minimi di cui all'allegato V. 
  3. La prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti  per
l'accesso graduale di  titolare  di  patente  di  categoria  A1  alle
categorie A2 o A, e' disciplinata con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi  di
cui all'allegato VI. 
  4.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e   psichici   previsto
dall'articolo 119 del Codice  della  strada  si  conforma  almeno  ai
requisiti minimi previsti dall'allegato  III.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia. 
  5. La disciplina dell'esame di  abilitazione  di  cui  all'articolo
121, comma 3, del Codice della strada, come modificato  dall'articolo
9, comma 1, lettera a), del presente decreto  e'  conforme  a  quanto
previsto  nel  paragrafo  3,  punto  3.2,  dell'allegato  IV,  ed  e'
finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al  paragrafo  1
dello stesso allegato. 
  6. La disciplina  del  corso  di  qualificazione  iniziale  di  cui
all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
modificato dall'articolo 9, comma  1,  lettera  d),  e'  conforme  ai
contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato  IV.  Ai  fini  della
frequenza del corso e' necessario che il dipendente  si  trovi  nelle
condizioni di cui al paragrafo  2,  punti  2.1.e  2.2,  dello  stesso
allegato. 
  7. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici provvede al controllo  di  qualita'  di  cui
all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera  d),  in  conformita'  a
quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV,  ed  al
corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo  quanto
disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.