Art. 8 
 
 
         Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada 
 
  1. All'articolo 120 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «,  il  certificato  di  abilitazione
professionale per  la  guida  di  motoveicoli  e  il  certificato  di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole:  «,  del  certificato  di  abilitazione
professionale per la  guida  di  motoveicoli  e  del  certificato  di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 120 (Requisiti morali per  ottenere  il  rilascio
          dei titoli abilitativi di  cui  all'art.  116).  -  1.  Non
          possono  conseguire  la  patente  di  guida  i  delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono  o
          sono stati sottoposti a misure  di  sicurezza  personali  o
          alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2,  e
          dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le  persone  condannate
          per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
          riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari  dei  divieti
          di cui agli articoli 75, comma 1,  lettera  a),  e  75-bis,
          comma 1, lettera f), del medesimo testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per
          tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di  nuovo
          conseguire la  patente  di  guida  le  persone  a  cui  sia
          applicata per la seconda volta, con  sentenza  di  condanna
          per il reato di cui al terzo periodo del comma 2  dell'art.
          222, la revoca della patente ai sensi  del  quarto  periodo
          del medesimo comma. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  75,  comma
          1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se   le
          condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
          del presente articolo intervengono in  data  successiva  al
          rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
          guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi
          piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
          prevenzione, o di quella del passaggio in  giudicato  della
          sentenza di condanna per i reati indicati al primo  periodo
          del medesimo comma 1 . 
              3. La persona destinataria del provvedimento di  revoca
          di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente  di
          guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 
              4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1
          e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso  il  ricorso
          al Ministro dell'interno il quale  decide,  entro  sessanta
          giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono  stabilite  le
          modalita' necessarie  per  l'adeguamento  del  collegamento
          telematico tra il sistema informativo del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri e il trasporto intermodale  e  quello
          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, in modo da consentire  la  trasmissione  delle
          informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei  titoli
          abilitativi di cui al comma 1  e  l'acquisizione  dei  dati
          relativi alla revoca dei  suddetti  titoli  intervenuta  ai
          sensi del comma 2. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in
          violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3,
          provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art.
          116 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 1.000 a euro 3.000.».