Art. 9 Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneita' 1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»; b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»; c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni»; d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»; e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed A». 2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 121 (Esame di idoneita'). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale ed ad una formazione periodica dello stesso. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 122. 9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. 12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». - Il testo dell'art. 332 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., cosi' recita: «Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) (Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneita'). - 1. Gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993. 2. Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi. 3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.».