Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 121 del Codice della  strada,  in  materia  di
                         esame di idoneita' 
 
  1. All'articolo 121 del  codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «, per i certificati  professionali  di
cui all'articolo 116 e  per  l'idoneita'  degli  insegnanti  e  degli
istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123  sono  effettuati
da dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per le  abilitazioni  professionali  di
cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale  di
cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del  Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, a seguito della  frequenza  di  corso  di  qualificazione
iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
di  abilitazione.  Il  permanere  nell'esercizio  della  funzione  di
esaminatore e' subordinato alla  frequenza  di  corsi  di  formazione
periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «Dipartimento  per  i   trasporti
terrestri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»; 
    c) al comma 5, le parole: «dei corsi di  qualificazione  e  degli
esami per l'abilitazione del  personale  di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale,  di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione  del  personale
di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore  nelle  prove
di controllo delle cognizioni»; 
    d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I  contenuti
del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
adibito alla funzione di esaminatore nelle prove  di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi
sono finalizzati,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono  altresi'
disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame  finale.
Il  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici provvede ad un  controllo  di  qualita'  sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»; 
    e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1,  A2  ed
A». 
  2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  332  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e la relativa tabella  IV.I,  nel  senso  di  prevedere
profili  professionali  adeguati  agli  esami  relativi  alle   nuove
categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi  del
presente decreto, e che gli stessi  siano  distinti  in  ragione  che
l'esaminatore sia abilitato in  relazione  alle  prove  di  controllo
delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e  dei
comportamenti, assicurando,  in  tale  ultimo  caso,  un  livello  di
istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di  un
corso di studi di almeno cinque anni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  121  (Esame  di  idoneita'). -  1.   L'idoneita'
          tecnica necessaria per il rilascio della patente  di  guida
          si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
          e  dei  comportamenti  ed  una  prova  di  controllo  delle
          cognizioni. 
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni  professionali  di  cui  all'art.  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
          sono  effettuati  da  dipendenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  a  seguito  della  frequenza   di   corso   di
          qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 5 e 5-bis, ed esame  di  abilitazione.  Il  permanere
          nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
          alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici che danno titolo all'effettuazione  degli  esami
          di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di
          formazione periodica e degli esami per  l'abilitazione  del
          personale di cui al  comma  3,  adibito  alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          altresi' disciplinate le condizioni  soggettive  necessarie
          per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i  contenuti  e
          le procedure  dell'esame  finale.  Il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  provvede  ad  un  controllo  di  qualita'   sul
          predetto personale ed ad  una  formazione  periodica  dello
          stesso. 
              6.  L'esame  di  coloro  che  hanno   frequentato   una
          autoscuola puo' svolgersi presso la  stessa  se  dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 
              7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'art. 122. 
              9. La prova pratica di guida, con esclusione di  quella
          per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2  ed
          A, va in ogni caso effettuata su veicoli  muniti  di  doppi
          comandi. 
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese. 
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». 
              -  Il  testo  dell'art.  332  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,   n.495,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  332  (Art.  121  Cod.  Str.)   (Competenze   dei
          dipendenti  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  in
          materia di esami di idoneita'). - 1. Gli esami di idoneita'
          di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168  del  codice  sono
          effettuati  dai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  della
          Direzione generale della  M.C.T.C.  secondo  il  quadro  di
          riferimento  di  cui  alla  tabella  IV.1  che   fa   parte
          integrante del  presente  regolamento.  Fermo  restando  il
          citato  quadro  di  riferimento,  possono   continuare   ad
          effettuare  esami  i  dipendenti  che  abbiano   conseguito
          l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993. 
              2.  Nell'eventualita'  che  i   profili   professionali
          elencati nella tabella succitata siano sostituiti da  nuovi
          profili professionali, il Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione,   con   proprio   provvedimento,    stabilisce
          l'equiparazione tra i profili  professionali  precedenti  e
          quelli sostitutivi. 
              3. Nell'eventualita'  di  innovazioni  nell'ordinamento
          giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e  della
          navigazione provvede  a  stabilire  l'equiparazione  tra  i
          profili professionali precedenti e le figure  professionali
          del nuovo ordinamento.».