Art. 2 Visite al minore infermo 1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. 2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».
Note all'art. 2: Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354 si veda la nota al titolo.