Art. 2 
 
  1. All'articolo  3  della  legge  20  gennaio  1994,  n.  52,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche'  per  potenziare  la   rete   dei   centri   di   consulenza
tiflodidattica allo  scopo  di  garantire  la  copertura  dell'intero
territorio nazionale»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali»  sono
inserite le seguenti: «fruibili dagli  alunni  minorati  della  vista
anche in forma di supporto digitale»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  la  Biblioteca
italiana per ciechi "Regina Margherita"  puo'  stipulare  convenzioni
con le amministrazioni locali e con  altre  istituzioni  pubbliche  e
private  per  il  potenziamento  della  propria  rete  di  centri  di
produzione impegnati nell'editoria scolastica». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994,
          n. 52 (Adeguamento del contributo statale  a  favore  della
          Biblioteca italiana per ciechi «Regina  Margherita»),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi  programmi  e
          per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana
          per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e
          l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale
          o nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  trecentomila
          abitanti propri centri di distribuzione  o  di  produzione;
          puo'   altresi'   stipulare   apposite   convenzioni    con
          biblioteche e idonei centri  di  produzione  specializzati,
          localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio
          nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo  servizio
          nonche' per potenziare la rete  dei  centri  di  consulenza
          tiflodidattica  allo  scopo  di  garantire   la   copertura
          dell'intero territorio nazionale. 
              2. Le amministrazioni locali  e  le  altre  istituzioni
          competenti per legge a garantire  il  diritto  allo  studio
          agli alunni non vedenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
          grado,  o  agli  studenti  non  vedenti  iscritti  a  corsi
          universitari  o  di   formazione   professionale,   possono
          stipulare apposite convenzioni con la  Biblioteca  italiana
          per ciechi "Regina Margherita", per la fornitura di sussidi
          didattici speciali fruibili  dagli  alunni  minorati  della
          vista anche in forma di supporto digitale,  il  cui  elenco
          dettagliato deve essere trasmesso entro  il  15  giugno  di
          ogni anno, per ciascun alunno non vedente  frequentante  le
          scuole elementari e medie di  primo  e  secondo  grado,  ed
          entro i quindici giorni successivi  alla  comunicazione  da
          parte dei responsabili d'istituto,  per  gli  studenti  non
          vedenti  frequentanti  corsi  universitari   o   corsi   di
          formazione professionale. 
              2-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,   la
          Biblioteca italiana per  ciechi  "Regina  Margherita"  puo'
          stipulare convenzioni con le amministrazioni locali  e  con
          altre istituzioni pubbliche e private per il  potenziamento
          della  propria  rete  di  centri  di  produzione  impegnati
          nell'editoria scolastica. 
              3. Per gli adempimenti di cui al comma  2  i  direttori
          dei circoli didattici e i presidi  delle  scuole  medie  di
          primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare,  entro
          il 31 maggio di  ogni  anno,  le  necessarie  comunicazioni
          relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle
          amministrazioni di cui al citato  comma  2;  alla  medesima
          comunicazione sono tenuti  i  responsabili  degli  istituti
          universitari, o degli istituti nei quali si svolgono  corsi
          di formazione professionale, frequentati  da  studenti  non
          vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione
          dei piani  di  studio  e  all'adozione  o  indicazione  dei
          relativi testi.».