Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
  a) il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto  1957,  n.
918; 
  b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; 
  c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; 
  d) la legge 12 marzo 1968, n. 326; 
  f) la legge 25 agosto 1991, n. 284; 
  g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  h) il decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; 
  i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; 
  l) la legge 29 marzo 2001, n. 135; 
  m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206; 
  n) il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto-legge  31  gennaio  del
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40; 
  o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che  ha  reso  esecutiva  la
Convenzione internazionale sul contratto  di  viaggio  (CCV)  del  23
aprile 1970, e' abrogata a  decorrere  dal  momento  in  cui  diviene
efficace  la  denuncia  dello  Stato   italiano   della   Convenzione
internazionale sul contratto  di  viaggio  del  23  aprile  1970,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. 
  3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art.  10  del  decreto-legge  31  gennaio
          2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela  dei  consumatori,
          la promozione della concorrenza, lo sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli.), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile  2007,  come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 10. Misure urgenti  per  la  liberalizzazione  di
          alcune  attivita'  economiche.  1.  Le   disposizioni   del
          presente articolo sono volte a  garantire  la  liberta'  di
          concorrenza secondo condizioni  di  pari  opportunita'  sul
          territorio   nazionale   e   il   corretto   ed    uniforme
          funzionamento  del  mercato,  nonche'  ad   assicurare   ai
          consumatori finali migliori  condizioni  di  accessibilita'
          all'acquisto  di  prodotti   e   servizi   sul   territorio
          nazionale, in conformita' al  principio  comunitario  della
          concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81,  82  e
          86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
              2. Le attivita' di acconciatore di cui  alle  leggi  14
          febbraio 1963, n. 161, e  successive  modificazioni,  e  17
          agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
          legge 4  gennaio  1990,  n.  1,  sono  soggette  alla  sola
          dichiarazione  di  inizio  attivita',  da  presentare  allo
          sportello unico del comune, laddove  esiste,  o  al  comune
          territorialmente  competente  ai  sensi   della   normativa
          vigente, e non possono essere subordinate al  rispetto  del
          criterio della distanza  minima  o  di  parametri  numerici
          prestabiliti, riferiti  alla  presenza  di  altri  soggetti
          svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
          di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il  possesso
          dei  requisiti   di   qualificazione   professionale,   ove
          prescritti,  e  la  conformita'  dei  locali  ai  requisiti
          urbanistici ed igienico-sanitari. 
              3. Le attivita' di pulizia e disinfezione,  di  cui  al
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato  7  luglio  1997,  n.  274,  e  successive
          modificazioni, e di facchinaggio  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221,
          sono soggette alla sola dichiarazione di  inizio  attivita'
          ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          competente, e non possono essere subordinate a  particolari
          requisiti  professionali,   culturali   e   di   esperienza
          professionale.  Sono  fatti  salvi,  ove  richiesti   dalla
          normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e  capacita'
          economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita'
          di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'
          economico-finanziaria di cui alla lettera b)  del  comma  1
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.
          Resta salva la  disciplina  vigente  per  le  attivita'  di
          disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni
          caso le attivita' professionali di cui  al  presente  comma
          possono essere esercitate solo  nel  pieno  rispetto  della
          normativa vigente in materia di tutela del lavoro  e  della
          salute  ed  in  particolare  del  decreto  legislativo   19
          settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della
          normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali  o
          tossici. 
              4. (Abrogato). 
              5. L'attivita' di  autoscuola  e'  soggetta  alla  sola
          dichiarazione   di   inizio   attivita'    da    presentare
          all'amministrazione provinciale territorialmente competente
          ai sensi della normativa vigente, fatto salvo  il  rispetto
          dei  requisiti  morali  e  professionali,  della  capacita'
          finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
          dalla stessa normativa. All'articolo 123 del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285,  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le
          autoscuole  sono  soggette  a  vigilanza  amministrativa  e
          tecnica da parte delle province». Al comma 3  dell'articolo
          123 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  la
          parola:  «autorizzazione»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
          «dichiarazioni di inizio attivita'» e le parole da: «e  per
          la limitazione» a:  «del  territorio»  sono  soppresse.  Al
          comma 11  dell'articolo  123  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, al primo periodo,  le  parole:  «senza
          autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti»
          e le parole: «da euro 742 a  euro  2.970»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi  3,
          4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317,  sono
          abrogati. 
              5-bis. All'articolo  123  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.   285,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche»  fino
          a: «comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  persone
          fisiche  o  giuridiche,  le  societa',  gli  enti   possono
          presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il
          titolare»; 
              b)   al   comma   5,   primo   periodo,   le    parole:
          «L'autorizzazione rilasciata a chi» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «La dichiarazione puo' essere presentata da chi»; 
              c) al comma 6, le parole:  «L'autorizzazione  non  puo'
          essere rilasciata ai» sono sostituite dalle  seguenti:  «La
          dichiarazione non puo' essere presentata dai» e le  parole:
          «e a coloro» sono sostituite dalle seguenti: «e da coloro»; 
              d) al comma 13,  primo  periodo,  le  parole:  «per  il
          rilascio della autorizzazione  di  cui  al  comma  2"  sono
          sostituite dalle seguenti: «per la dichiarazione di  inizio
          attivita'». 
              5-ter. All'articolo  123  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285,  al  comma  4,  secondo  periodo,  le
          parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e  dei
          beni  patrimoniali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «proprieta' e  gestione  diretta,  personale,  esclusiva  e
          permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta  dei
          beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «; nel caso  di  apertura  di  ulteriori  sedi  per
          l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve
          essere  dimostrato  il  possesso  di  tutti   i   requisiti
          prescritti, ad eccezione della  capacita'  finanziaria  che
          deve essere dimostrata per una sola  sede,  e  deve  essere
          preposto  un  responsabile  didattico,  in  organico  quale
          dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso
          di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente
          socio o amministratore, che sia in possesso  dell'idoneita'
          tecnica» e il terzo periodo e' soppresso.  Le  disposizioni
          del presente comma si applicano a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le  parole:  «o
          istruttore di guida» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
          istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale».  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              5-quinquies.  All'articolo  123,   comma   5,   secondo
          periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
          parole: «o, nel caso di societa' od enti, alla  persona  da
          questi delegata» sono soppresse. 
              5-sexies. All'articolo 123 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  al  comma  8,  alinea,  le  parole:
          «L'autorizzazione»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
          «L'attivita'  dell'autoscuola»;  al  comma  9,  alinea,  le
          parole:  «L'autorizzazione  e'  revocata»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola e'  revocato»;
          dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In caso di
          revoca per sopravvenuta carenza dei  requisiti  morali  del
          titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata  l'idoneita'
          tecnica.  L'interessato   potra'   conseguire   una   nuova
          idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di
          intervenuta riabilitazione». 
              5-septies. All'articolo  123,  comma  10,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          «requisiti di idoneita'» sono inserite le  seguenti:  «,  i
          corsi di formazione iniziale e periodica,  con  i  relativi
          programmi,» e dopo  le  parole:  «idoneita'  tecnica  degli
          insegnanti e degli istruttori" sono inserite  le  seguenti:
          «, cui si accede dopo la citata  formazione  iniziale».  Il
          Ministro  dei  trasporti  dispone,   conseguentemente,   in
          materia con  proprio  decreto  da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more   possono
          accedere all'esame di insegnante o  istruttore  coloro  che
          hanno presentato la relativa domanda antecedentemente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              5-octies. All'articolo 123 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285,  dopo  il  comma  11  e'  inserito  il
          seguente:  «11-bis.  L'istruzione  o  la   formazione   dei
          conducenti impartita in forma professionale o, comunque,  a
          fine di lucro  al  di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal
          presente    articolo    costituisce    esercizio    abusivo
          dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o  concorre
          ad esercitare abusivamente  l'attivita'  di  autoscuola  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica  inoltre  il
          disposto del comma 9-bis del presente articolo». 
              5-novies. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro dei  trasporti  emana  una  o  piu'  direttive  di
          revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola,  con
          riguardo alle prescrizioni su locali e orari. 
              5-decies. Al fine di assicurare  la  trasparenza  e  il
          confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole  per
          l'educazione stradale, l'istruzione  e  la  formazione  dei
          conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
          da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio
          riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
          competente   amministrazione   provinciale,   nonche'    le
          modalita' di esposizione e informazione per l'utenza. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogate le disposizioni  legislative
          e regolamentari statali incompatibili con  le  disposizioni
          di cui ai commi da 2 a 5. 
              7. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto  le  regioni,  le  province  ed  i  comuni
          adeguano  le  disposizioni  normative  e  regolamentari  ai
          principi di cui ai commi da 2 a 5. 
              8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge  11
          gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente: «L'iscrizione
          all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta  per  i
          soggetti  abilitati   allo   svolgimento   delle   predette
          attivita'   dall'ordinamento   giuridico   comunitario   di
          appartenenza, che operino in Italia  in  regime  di  libera
          prestazione di servizi.». 
              9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21
          novembre 2005, n. 285, sono soppresse le  seguenti  parole:
          «, a condizione che le relazioni di traffico  proposte  nei
          programmi di esercizio interessino localita' distanti  piu'
          di 30  km  da  quelle  servite  da  relazioni  di  traffico
          comprese nei programmi di esercizio dei  servizi  di  linea
          oggetto di concessione statale. La distanza di 30  km  deve
          essere calcolata sul percorso stradale che collega le  case
          municipali dei comuni in cui sono ricomprese  le  localita'
          oggetto della relazione di traffico».". 
              La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca:  "Legge  quadro
          sulle aree protette".