(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 11)
                               ART. 11 
 
 
                (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) 
 
 
                      (Pubblicita' dei prezzi) 
 
 
1. I prezzi dei servizi di cui al presente  titolo  sono  liberamente
determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di
comunicare i  prezzi  praticati  secondo  quanto  disciplinato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita'
dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni  in  caso  di  inosservanza
degli obblighi di comunicazione alle  regione,  nonche'  i  controlli
sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.