(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 13)
                               ART. 13 
 
 
                  (Strutture ricettive all'aperto) 
 
 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
15, sono strutture ricettive all'aperto: 
a) i villaggi turistici; 
b) i campeggi; 
c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche; 
d) i parchi di vacanza. 
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico,
a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su  aree  recintate
destinate alla sosta ed  al  soggiorno  di  turisti  in  allestimenti
minimi,  in  prevalenza  sprovvisti  di  propri   mezzi   mobili   di
pernottamento. 
3. I  villaggi  turistici  possono  anche  disporre  di  piazzole  di
campeggio  attrezzate  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di  turisti
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
4. Sono  campeggi  le  strutture  ricettive  aperte  al  pubblico,  a
gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su   aree   recintate
destinate alla  sosta  ed  al  soggiorno  di  turisti  in  prevalenza
provvisti di propri mezzi mobili  di  pernottamento.  In  alternativa
alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping. 
5. I campeggi possono anche  disporre  di  unita'  abitative  mobili,
quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan
o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed  il  soggiorno
di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui  e'
praticato  l'affitto  della  piazzola  ad  un  unico  equipaggio  per
l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 
8. Le strutture ricettive all'aperto sono  classificate  in  base  ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti  secondo  le  prescrizioni
previste dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: 
a) la sorveglianza  continua  della  struttura  ricettiva  durante  i
periodi di apertura; 
b) la continua presenza all'interno  della  struttura  ricettiva  del
responsabile o di un suo delegato; 
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a
favore dei clienti.