(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 14)
                               ART. 14 
 
 
               (Strutture ricettive di mero supporto) 
 
 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si
definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli
enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale. 
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione
unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di
turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.