(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 15)
                               ART. 15 
 
 
                       (Standard qualitativi) 
 
 
  1. Fatta  salva  la  competenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  uniformare  l'offerta
turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei  servizi  e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  di
cui agli articoli 8, 9, 12,  13  e  14,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  La  classificazione  delle
strutture ricettive agrituristiche e'  disciplinata  ai  sensi  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
  2. Restano salve le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa
vigente.