(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 16)
                               ART. 16 
 
 
(Semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  delle  strutture
                       turistico - ricettive) 
 
 
1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive  sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti  e
alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.
241. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
all'amministrazione competente. 
3.  L'avvio  e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,  ambientali,
di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,  igienico-sanitarie  e
di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   nonche'   quelle   relative
all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute  nel  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2,  comma
193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
5. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a
darne comunicazione all'autorita' competente. 
6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato  al  possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.