(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 17)
                               ART. 17 
 
 
                          (Sportello unico) 
 
 
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi  di  trasparenza,
uniformita',  celerita'   del   procedimento   ovvero   la   maggiore
accessibilita' del mercato si applicano  alle  imprese  del  presente
capo  le  disposizioni  relative  allo   Sportello   unico   di   cui
all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del  relativo
regolamento attuativo, fatte salve le forme di  semplificazione  piu'
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.