(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 2)
                               ART. 2 
 
 
    (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) 
 
 
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo  e'
consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio  di
una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 
2. L'intervento legislativo dello Stato in  materia  di  turismo  e',
altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti  esigenze  di
carattere unitario: 
a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a  livello  interno  ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del
Paese; 
b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi
1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o  al
Ministro delegato.