(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 20)
                               ART. 20 
 
 
                         (Direttore tecnico) 
 
 
1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo,
previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.