ART. 21 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo) 1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata inviata la segnalazione di inizio attivita'.