(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 21)
                               ART. 21 
 
 
(Semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  relativi   alle
                    agenzie di viaggi e turismo) 
 
 
1.  L'apertura,  il  trasferimento   e   le   modifiche   concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette,  nel
rispetto dei requisiti professionali, di  onorabilita'  e  finanziari
previsti dalle leggi delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'
nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
all'amministrazione competente. 
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia'  legittimate  a  operare,  non  e'   soggetta   a   segnalazione
certificata autonoma ma  a  comunicazione  alla  provincia  ove  sono
ubicati,  nonche'  alla  provincia  a  cui  e'   stata   inviata   la
segnalazione di inizio attivita'.