(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 22)
                               ART. 22 
 
 
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e
                         del sistema Italia) 
 
 
  1. Al fine di superare la frammentazione della promozione  e  della
strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in
grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a
creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze
dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti
nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine
turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei
o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane,
nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio
nazionale. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo
economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i
prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni
diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto
della  capacita'  ricettiva  dei  luoghi   interessati.   Essi   sono
individuati come segue: 
    a) turismo della montagna; 
    b) turismo del mare; 
    c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
    d) turismo della cultura; 
    e) turismo religioso; 
    f) turismo della natura e faunistico; 
    g) turismo dell'enogastronomia; 
    h) turismo termale e del benessere; 
    i) turismo dello sport e del golf; 
    l) turismo congressuale; 
    m) turismo giovanile; 
    n)  turismo  del  made  in  Italy  e  della  relativa   attivita'
industriale ed artigianale; 
    o) turismo delle arti e dello spettacolo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle
regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e
privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.