(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 23)
                               ART. 23 
 
 
                     (Sistemi turistici locali) 
 
 
1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti
anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di
beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 
2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,
promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. 
3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per
favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di
governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.