(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 25)
                               ART. 25 
 
 
               (Strumenti di programmazione negoziale) 
 
 
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo  22,
le  amministrazioni  interessate,  statali,   regionali   e   locali,
promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per  la
conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro
i successivi sessanta giorni. 
2. Gli strumenti di  programmazione  negoziale  di  cui  al  comma  1
prevedono misure finalizzate a: 
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione  del
patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e
paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  con  particolare
attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta'  minori
che ancora non  hanno  conosciuto  una  adeguata  valorizzazione  del
proprio patrimonio a fini turistici; 
b) garantire,  ai  fini  dell'incremento  dei  flussi  turistici,  in
particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente
accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di  incrementare
gli introiti e di destinare maggiori risorse al  finanziamento  degli
interventi di recupero e di restauro dello stesso; 
c) assicurare la effettiva fruibilita', da  parte  del  pubblico  dei
visitatori,  in  particolare  di  quelli  stranieri,   del   predetto
patrimonio attraverso la  predisposizione  di  materiale  informativo
redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese  e  tedesco,
e, preferibilmente, in lingua cinese.