(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 26)
                               ART. 26 
 
 
                     (Funzioni di monitoraggio) 
 
 
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo
22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente  di  promozione  del
turismo in Italia, nel rispetto delle  funzioni  e  delle  competenze
degli uffici del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e
tenendo  conto  dei  contratti  relativi  ai  sevizi  di   assistenza
culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane
e strumentali disponibili, senza nuovi  ed  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica.