(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 29)
                               ART. 29 
 
 
                 (Turismo della natura e faunistico) 
 
 
1.  L'agriturismo  e'  disciplinato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20  febbraio  2006,
n. 96. 
2. Il turismo della natura comprende  le  attivita'  di  ospitalita',
ricreative, didattiche,  culturali  e  di  servizi  finalizzate  alla
corretta   fruizione   e   alla    valorizzazione    delle    risorse
naturalistiche,  del  patrimonio  faunistico  e  acquatico  e   degli
itinerari di recupero delle ippovie  e  delle  antiche  trazzere  del
Paese. Per quanto non  specificamente  previsto  dalle  normative  di
settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.