(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 3)
                               ART. 3 
 
 
              (Principi in tema di turismo accessibile) 
 
 
1. In attuazione dell'articolo 30  della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il
13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la  legge  3  marzo
2009, n. 18,  lo  Stato  assicura  che  le  persone  con  disabilita'
motorie,  sensoriali  e  intellettive  possano  fruire   dell'offerta
turistica in modo completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al
medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza  aggravi  del
prezzo.  Tali  garanzie  sono  estese  agli  ospiti  delle  strutture
ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta. 
2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita'  e
le organizzazioni del turismo sociale. 
3. E' considerato atto  discriminatorio  impedire  alle  persone  con
disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di  fruire,  in  modo
completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per
motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.