(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 33)
                               ART. 33 
 
 
                            (Definizioni) 
 
 
  1. Ai fini del presente capo si intende per: 
  a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si  obbliga,  in  nome
proprio  e  verso  corrispettivo  forfetario,  a  procurare  a  terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli  elementi  di
cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un  sistema
di  comunicazione  a  distanza,   la   possibilita'   di   realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
  b) intermediario: il soggetto che, anche  non  professionalmente  e
senza scopo di lucro,  vende,  o  si  obbliga  a  procurare  a  terzi
pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  34  verso  un
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; 
  c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto  turistico
o qualunque persona anche da  nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto  della
quale  il  contraente  principale  si  impegna  ad  acquistare  senza
remunerazione un pacchetto turistico. 
  2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente  o
tramite un venditore o tramite un intermediario.