(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 34)
                               ART. 34 
 
 
                        (Pacchetti turistici) 
 
 
  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le  vacanze,  i
circuiti tutto compreso, le  crociere  turistiche,  risultanti  dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di  almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: 
  a) trasporto; 
  b) alloggio; 
  c) servizi turistici non accessori al trasporto o  all'alloggio  di
cui all'articolo 36, che costituiscano, per  la  soddisfazione  delle
esigenze ricreative del turista, parte  significativa  del  pacchetto
turistico. 
  2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso  pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il  venditore  agli  obblighi
del presente capo.